Sono
oggi passati 25 anni da quel golpe : un tempo sufficiente per fare uscire quelle
vicende dalla semplice cronaca e consegnarle alla storia.
E con questo spirito che ho cercato di affrontare quel processo e quell
impegno enorme a cui venivo chiamato.
Che il processo corresse il rischio di rimanere un evento giudiziario meramente
simbolico me lo ero rappresentato fin dal primo momento.
Conoscevo la posizione del governo argentino su questo come sugli altri processi
che in Europa si stavano istruendo, e non mi sono mai fatto illusioni sulla
concreta possibilità di una collaborazione giudiziaria che avrebbe incontrato
non poche difficoltà all interno di quel Paese.
E tuttavia era un processo che era giusto fare, un processo certamente difficile,
ma che si fondava non su generiche velleità di giustizia universale,
ma su norme che appartenevano, e appartengono, al nostro diritto positivo.
..
Il fascicolo processuale sui desaparecidos era stato aperto fin dal gennaio
dell83, come ho detto prima.
Sul finire dell 82 erano state consegnate, alla Camera, centinaia di denunce
da parte di famiglie italiane emigrate in Argentina, che riferivano della scomparsa
dei loro figli, vittime della repressione del regime militare.
Sparizioni, quasi sempre senza cadaveri, di giovani in massima parte
tra i venti ed i venticinque anni, chupados, risucchiati, nel gorgo dei sequestri
che, ad opera dei militari, si andavano senza sosta moltiplicando da anni.
Si trattava di delitti chiaramente politici, che, come recita l art. 8
del nostro codice penale, offendevano un diritto politico dello Stato o del
cittadino.
E che erano, anche ove si fosse voluto considerarli delitti comuni, comunque
determinati da motivi politici : e pertanto rientranti nella previsione
dellultimo comma dell art. 8 del nostro codice penale, che prevede
la punibilità del delitto politico commesso allestero in danno
del cittadino italiano.
Era pertanto in primo luogo rispettata la condizione per la procedibilità,
qui in Italia, di tali delitti, posto che ci occupavamo soltanto di quei casi
che avessero come vittime cittadini italiani (seppure di doppia
cittadinanza, come quasi sempre accade per i nostri emigrati in Argentina).
Ed
intervenne subito laltra concreta condizione per la procedibilità
in Italia, rappresentata dalla richiesta di procedimento formulata,
ai sensi dell art. 8 del nostro codice penale, dall allora Ministro
della Giustizia, Clelio Darida.
Era il 21 gennaio dell83 : e prendeva così lavvio quel processo
che si sarebbe concluso solo diciassette anni dopo con la condanna pronunciata,
in primo grado, il 6 dicembre del 2000, dalla 2^ Corte di Assise di Roma presieduta
da Mario DAndria.
Ho già avuto modo di dire, nel corso della mia requisitoria, che non
è un mistero che dietro quella richiesta vi fosse stato in realtà
un interessamento più alto, che partiva da quel grandissimo Presidente
della Repubblica che è stato Sandro Pertini. Liter del procedimento
ha poi conosciuto dei lunghi periodi di stallo.
Dovuti, inizialmente, al fatto che nel 1985 si stesse celebrando, in Argentina
- voluto per decreto dello stesso Raúl Alfonsín del dicembre dell83
- il Juicio a las Juntas succedutesi tra il 76 e l 83.
Un processo che vedeva come imputati i principali responsabili del terrore che
aveva insanguinato quel Paese : Videla, Agosti, Massera, Lambruschini, Viola
, Galtieri, Graffigna, Anaya e Lami-Dozo.
E determinati, successivamente, dallassoluto diniego di assistenza
giudiziaria opposto dal governo argentino alle varie richieste provenienti
dal nostro Paese.
In mezzo, tra l 86 e l 87 - e dopo che Videla e Massera
erano già stati entrambi condannati allergastolo in quel Processo
dell 85 - le due leggi del Punto Final e della Obediencia debída,
estorte attraverso quelle minacce di nuove insurrezioni militari di cui si erano
fatti strumento il colonnello Rico ed i suoi carapintadas. Due leggi vergognose,
in dispregio dei più elementari diritti umani e dei fondamentali principi
giuridici universalmente riconosciuti. Due leggi che sostanzialmente dovevano
servire ad assicurare ai militari, ed a quei civili che con essi avessero collaborato
in quell autentico genocidio di un intera generazione, che fu la
dittatura militare argentina, la più totale impunità.
Lunico crimine, va detto, tenuto fuori da questa impunità, fu rappresentato
dalle sottrazioni dei bambini : quelli che in Argentina chiamano i robos de
niños o de bebé.
Le sottrazioni, cioè, delle centinaia di neonati venuti al mondo in quei
mattatoi eufemisticamente chiamati centri clandestini di detenzione, che rappresentarono
per centinaia di giovani donne che avevano da poco partorito le loro creature
l anticamera dei voli della morte nel Rio de la Plata o nell
Oceano Atlantico.
Ed in relazione a questi crimini, non meno orrendi, va anche detto che la magistratura
argentina sta da tempo cercando di fare giustizia : tant'è che per questi
reati Videla, Massera, ma anche altri feroci genocidi di quel regime, come Carlos
Guillermo Suarez Mason e Santiago Omár Riveros (entrambi condannati allergastolo
nel nostro processo), Jorge Eduardo Acosta (uno dei principali responsabili
dei massacri dell ESMA, quella Escuela Superior de Mecanica de la Armada
da cui partivano i voli della morte) , ed altri alti ufficiali dellepoca,
sono attualmente sottoposti a processi in Argentina.
Non è stato certamente semplice questo processo italiano.
Superati tutti gli ostacoli procedurali e lassoluta mancanza di collaborazione
giudiziaria da parte del governo argentino, diventava indispensabile, una volta
disposto, il 20 maggio del 99, il rinvio a giudizio, riuscire ad approntare
una lista testi capace di rappresentare, ai giudici della Corte
di Assise, cosa fosse stato il golpe militare, in quale contesto fosse maturato,
quale fosse lo scenario su cui si era innestato.
In altre parole, raccontare la storia argentina di buona parte dellultimo
secolo.
Le testimonianze che trovavo in quei faldoni processuali provenivano esclusivamente
da pochi sopravvissuti all inferno dei centri clandestini
: Mario Villani (all epoca del sequestro docente di fisica e delegato
sindacale all Università di Buenos Aires) ; Marco Bechis (oggi
regista cinematografico, internato anchegli, ventenne, nellaprile
del 77, in un centro clandestino, il Club Atletico, e poi
espulso in Italia, e che su quella terribile esperienza ha girato un film sorprendentemente
rigoroso e asciutto, Garage Olimpo) ; i fratelli Jorge e Federico
Allega ; Sara Solarz Osatinsky , Ana Maria Martí e Lisandro Cúbas
(tutti ex internati dell ESMA) ; e pochissimi altri.
Era invece assolutamente necessario trovare testi in grado di far comprendere
la vastità di quellorrore, di spiegare come e perché fosse
accaduto ciò che lArgentina aveva conosciuto in quegli anni.
Sapevo dellimpegno su questi temi di un ottimo giornalista di casa nostra,
Italo Moretti, e dei servizi che, per il TG 2, aveva allepoca trasmesso
da Buenos Aires. Ed avevo anche letto, in quel 99, il suo libro Innocenti
e colpevoli, che di queste vicende si occupava.
E sapevo anche di quanto si fosse adoperato per cercare di salvare più
gente possibile - rischiando anche sulla propria persona, e certamente bruciandosi
una carriera diplomatica che gli avrebbe altrimenti riservato ben più
gradevoli destinazioni - lallora giovanissimo, aveva allepoca appena
trentanni, console italiano a Buenos Aires, Enrico Calamai.
Li contattai. Ci incontrammo, e mi manifestarono entrambi la propria disponibilità
a raccontare in dibattimento le loro personali esperienze e conoscenze sul tema.
Le testimonianze di Italo Moretti ed Enrico Calamai - persone dotate di non
comune integrità e di eccezionale rigore morale - sono state le uniche
di fonte italiana, e si sono rivelate preziose per la comprensione
dei fatti da parte della Corte di Assise.
Accanto alle loro, il dibattimento si è poi arricchito di qualificate
testimonianze di fonte argentina, in grado di offrire anchesse
il contributo di una diretta conoscenza dei fatti.
Come quella di Horacio Verbitsky, giornalista e scrittore, autore di quel libro
Il Volo nato dalle confessioni del capitano pentito
dell ESMA Adolfo Scilingo.
Di Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la Pace nel 1980, fondatore
del movimento pacifista cristiano Paz y Justicia, anchegli internato e
torturato nei centri clandestini del regime militare.
Di Julio César Strassera e Luís Moreno Ocampo, che rappresentarono
la pubblica accusa nel Processo alle Giunte del 1985.
Di Magdalena Ruíz Guiñazú, giornalista, componente di quella
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas),
istituita da Alfonsín nel dicembre del 1983, che avrebbe raccolto le
testimonianze di centinaia e centinaia di sopravvissuti ai centri clandestini,
e che meglio di qualunque saggio sull argomento avrebbe ricostruito, nel
suo Nunca más, quella sorta di geografia del terrore rappresentata
dai 350 centri clandestini figli della inaudita ferocia del regime militare.
E poi, tra i tanti testi venuti, e che sarebbe qui impossibile ricordare tutti,
Victor De Gennaro, segretario generale della CTA (la Central de
los Trabajadores Argentinos , un po lequivalente della nostra CGIL)
; ed ancora, giudici di quel Processo alle Giunte dell 85 ; ex ufficiali
(come José Luís D Andrea Mohr, recentemente scomparso, o
Julio César Urien, che lasciarono lesercito alla vigilia del golpe
, non condividendo ciò che i militari si preparavano a fare) ; alcune
rappresentanti delle Madri e delle Nonne di Plaza de Mayo (Laura Bonaparte,
Lita Boitano, Estela Carlotto) ; oltre , naturalmente , a tutti i testi sopravvissuti
ai centri clandestini ed in grado di riferire, specificamente ,
intorno ai casi delle otto vittime italiane di cui il nostro processo si occupava.
Unottantina di testi, insomma, quasi tutti contattati nel corso di una
faticosissima missione a Buenos Aires, di una decina di giorni,
sul finire dellagosto del 99, passando dal solleone italiano al
mite inverno australe. Il resto - il lungo dibattimento protrattosi tra lottobre
del 99 ed il dicembre del 2000, ed il suo felice epilogo processuale -
è storia di ieri.
Il processo italiano non è stato lunico ad essere aperto su queste
vicende, in Europa.
E noto limpegno che da alcuni anni il giudice spagnolo Baltasár
Garzón sta dedicando proprio ai fatti argentini, oltreché al golpe
cileno di Pinochet.
Meno noto è forse che già nel 90 una Corte francese abbia
processato in contumacia, condannandolo allergastolo, il capitano Alfredo
Astíz, riconosciuto colpevole del sequestro e delluccisione di
due suore francesi, Alice Domon e Leonie Duquet, entrambe internate all
ESMA, torturate ed eliminate in uno dei tanti orrendi voli della morte.
E che altri processi si stiano attualmente istruendo su analoghe vicende, in
Svezia, in Belgio, in Germania, ed ancora in Francia, come quello condotto da
Roger Leloir per il sequestro e lomicidio della giovane modella francese
Marianne Erize da parte dellex capitano Jorge Olivera : arrestato a Fiumicino
nellagosto del 2000 su mandato di cattura dellautorità giudiziaria
francese, e poi liberato da una Sezione istruttoria della Corte dAppello
di Roma con una decisione che ha suscitato non poco sconcerto.
Sostanzialmente, si tratta di processi aperti sulla base dellesistenza,
in questi Paesi, di norme analoghe all art. 8 del nostro codice penale
; o , comunque, fondati sul principio della personalità passiva,
secondo cui uno Stato può procedere anche per fatti commessi allestero,
purché in danno di propri cittadini.
Si tratta di Paesi (con lunica eccezione della Spagna, di cui poi dirò),
che come noi contemplano la possibilità del giudizio in contumacia :
che - al di là di fuorvianti reminiscenze storiche legate allimpero
romano o allantica Grecia , che poco centrano con il nostro concetto
di contumacia - non rappresenta in realtà alcuna lesione delle garanzie
difensive.
E infatti contumace, per il nostro sistema processuale penale, limputato
cui sia stata data piena notizia dellapertura di un procedimento a suo
carico, che sia stato quindi invitato a presentarsi al giudice per esercitare
la propria difesa, e che, pur potendolo, ciò abbia omesso di fare senza
addurre alcun legittimo impedimento.
Il che consente, quindi, di procedere ; in difetto, ovviamente, di altre ragioni
che comunque integrino un oggettivo e legittimo impedimento a comparire,
come ad esempio leventuale stato di detenzione cui limputato si
trovi soggetto allestero, superabile solo per mezzo di una estradizione.
La Spagna, dicevo, non contempla invece la possibilità di un processo
en ausencia (cioè , in contumacia).
E questa la ragione per la quale Baltasár Garzón si è
visto costretto ad emettere, nellambito del procedimento da lui istruito
per le vicende dei desaparecidos di origine spagnola, una ottantina circa di
mandati di cattura.
E ciò nella speranza di poter concretamente procedere in virtù
di una, in verità decisamente improbabile, estradizione da parte del
governo argentino : e non soltanto di quello menemista, ma anche di quello attuale,
come ha del resto eloquentemente dimostrato il recente diniego opposto al nostro
Paese per Alfredo Astíz, nellambito del procedimento su alcuni
desaparecidos italiani passati per l ESMA, che chi scrive sta attualmente
istruendo.
Ed è questa anche la ragione per cui Garzón si è visto
in qualche modo costretto ad appellarsi a principi comunemente detti di giustizia
universale, richiamandosi ad accordi e convenzioni internazionali in tema di
crimini contro lumanità. Con ciò cercando, finora vanamente,
di superare le prevedibili resistenze del governo argentino a consentire che
la Spagna facesse ciò che quel Paese - prima con la Ley de obediencia
debìda , del 1987 ; e poi con le grazie e gli indulti concessi
da Menem , tra il 1989 ed il 90 , a Videla , Massera , Suarez Mason ,
Riveros e gli altri - aveva da tempo rinunciato a fare.
Del principio di giustizia universale si sta sempre più spesso parlando,
negli ultimi tempi.
Tantè che proprio a Madrid, dall 1 al 4 marzo di questo 2001,
si è addirittura tenuto il 1° Congresso Internazionale sul
principio di Giustizia Universale, cui sono stato, per lItalia,
invitato a partecipare.
Ma devo anche dire che il concetto di giustizia universale è di quelli
che affondano le loro radici nel diritto naturale, nel cosiddetto diritto
delle genti, piuttosto che nel diritto positivo ; e che è un principio
la cui conciliabilità con gli ordinamenti giuridici moderni presenta
non trascurabili difficoltà di concreta attuazione.
Le difficoltà del riconoscimento, allinterno di ogni singola legislazione
statuale, del concetto di giustizia universale, o quantomeno di una sua codificazione
positiva, risiedono fondamentalmente nel binomio pressoché inscindibile
territorio-giurisdizione, per il quale ogni Stato ha sempre storicamente preteso
di considerarsi quale unico custode dellordine pubblico interno, e, quindi,
unico geloso architetto e tutore del proprio sistema penale, formale e sostanziale.
Ed il principio che conseguentemente tutti gli Stati hanno sempre solennemente
sancito nei rispettivi ordinamenti giuridici è stato fin qui rappresentato
da quello comunemente detto della territorialità della legge penale.
Ed è proprio dietro il principio di territorialità
che il Cile, l Argentina, e tanti altri Paesi - che hanno conosciuto al
loro interno la consumazione di veri e propri crimini contro lumanità
, che non è azzardato accostare allorrendo genocidio degli ebrei
da parte della folle ideologia nazista - si sono sempre trincerati per negare
ogni forma di collaborazione giudiziaria, e quindi di fatto ostacolare qualsivoglia
affermazione di giustizia.
Paradossalmente, proprio quei Paesi che hanno al loro interno conosciuto i più
orrendi massacri e le più scandalose violazioni dei più elementari
diritti umani e civili, quasi sempre finiscono - per vili compromessi paludati
sotto la ragion di Stato, o gabellati come inaccettabili disegni
di riconciliazione o pacificazione nazionale - per opporre
la più ottusa e fiera resistenza ad ogni forma di ricerca di giustizia
che, su quei crimini, da altri Paesi provenga.
Non che la cosa costituisca un fenomeno esclusivamente latino-americano : anche
da noi, nellimmediato dopoguerra, si avvertì infatti lesigenza
di porre fine, attraverso amnistie, alle tensioni sociali conseguenza del sangue
versato nella guerra civile.
E le difficoltà, da parte di quei Paesi che dopo atroci dittature hanno
riconquistato una ancor fragile democrazia, a fare i conti con il proprio recente
passato, è in buona misura un fatto, per quanto condannabile, per certi
versi nondimeno comprensibile.
Lo Statuto di Roma del luglio 1998 ha segnato la nascita della Corte Penale
Internazionale.
Una Corte che - in unepoca contrassegnata dal concetto di globalizzazione,
che è da sperare non rimanga un termine evocante soltanto i guasti di
un certo consumismo e capitalismo transnazionale, ma valga invece ad agevolare
la crescita di una comune coscienza mondiale in tema di salvaguardia dei diritti
umani - è auspicabile possa rivelarsi capace di superare gli steccati
nazionali, appunto attraverso listituzione di un Giudice sovranazionale
specificamente competente a conoscere, come previsto dall art. 5 del suo
Statuto, dei crimini di genocidio, dei crimini contro lumanità,
dei crimini di guerra e di aggressione, ovunque ed in
danno di chiunque commessi.
Ed il processo attualmente in corso nei confronti di Slobodan Milosevic, per
i crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia, rappresenta un po la
prova generale di questo organismo di giustizia universale che attende,
per la sua concreta operatività, altre ratifiche interne che si aggiungano
alle poco più di quaranta finora intervenute da parte dei Paesi firmatari
dello Statuto di Roma. Questa Corte ci auguriamo tutti possa rappresentare quella
risposta positiva, codificata, che consenta in prospettiva il superamento
definitivo di tutti quegli ostacoli ancora presenti allinterno di ogni
singolo Stato che abbia cercato o che cerchi di rendere giustizia dinanzi ai
crimini atroci di cui la Storia del secolo appena trascorso ha dato esempi infiniti.
Eppure, quanto fosse in concreto delicato - anche attraverso un consesso particolarmente
qualificato e variegato quale quello che ha dato vita allo Statuto istitutivo
di questa Corte - intervenire in questa materia, è dato già cogliere,
in maniera significativa, nello stesso preambolo allo Statuto, laddove
viene esplicitamente rammentato che è dovere di ciascuno
Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili
di crimini internazionali ; e, poco oltre, laddove viene evidenziato
che la Corte Penale Internazionale istituita ai sensi del presente Statuto
è complementare alle giurisdizioni penali nazionali.
Concetto, questo della complementarietà o sussidiarietà
della giurisdizione della Corte Penale Internazionale, rispetto alle singole
giurisdizioni penali nazionali, del resto subito dopo solennemente ribadito
dall art. 1 dello stesso Statuto. Alcune previsioni, alcune codificazioni
normative, avranno peraltro a mio avviso un impatto decisamente eccezionale
in termini di diritto positivo.
Intendo riferirmi, specificamente, a quella puntigliosa elencazione di condotte
inscrivibili nel concetto di crimini contro lumanità,
minuziosamente ed analiticamente previste dall art. 7 dello Statuto di
Roma. E, in particolar modo, giudico importantissimo linserimento, in
questa categoria, di condotte - e penso in particolare alla figura della sparizione
forzata di persone , prevista e dettagliatamente definita dalla lettera
i) di quellarticolo 7 - che lesperienza di alcune regioni del nostro
pianeta in particolare, come il Cile e lArgentina degli anni Settanta,
e di un po tutto il mondo latino-americano di quegli anni, ha dimostrato
essere uno dei metodi di annientamento più crudeli e più comunemente
adottati. Così come ritengo produttivo di importantissimi riflessi pratici
linserimento della tortura - lettera f) del citato art. 7
dello Statuto - tra i fatti costituenti crimini contro lumanità.
Raccordato, infatti, alla espressa previsione dell art. 29 dello Statuto,
che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di competenza
della Corte, questo esplicito inserimento della tortura tra
i crimini contro lumanità dovrebbe in concreto poter consentire
la procedibilità, senza limiti di tempo, di fatti che, per essere stati
finora semplicemente assimilati - secondo le norme interne di ogni singolo sistema
penale statuale - a reati come il sequestro di persona e le lesioni personali,
hanno fin qui conosciuto lo sbarramento appunto rappresentato dai termini di
prescrizione di quei reati. C è tuttavia un limite, che è
quello rappresentato dall art. 11 dello Statuto, che arriva in qualche
modo a raffreddare gli entusiasmi e le speranze di unoperazione
di giustizia che possa involgere anche i fatti del passato.
Questarticolo limita infatti la competenza della Corte Penale Internazionale
ai fatti commessi dopo lentrata in vigore del suo Statuto
istitutivo.
Si tratta di una norma che costituisce peraltro un doveroso ossequio al principio
del favor rei in tema di successione nel tempo delle leggi penali.
Un
ulteriore, e più importante limite, è poi rappresentato dallambito
di giurisdizione della Corte dellAia, sostanzialmente circoscritta agli
Stati-parte, a quegli Stati, cioè, che abbiano, attraverso
la ratifica, al loro interno, dello Statuto di Roma, accettato la
competenza della Corte Penale sui crimini previsti dall art. 5 dello Statuto
stesso. Quale potrà essere in concreto lefficacia e leffettiva
incidenza in tema di repressione dei crimini contro lumanità da
parte di questa Corte Penale Internazionale solo lesperienza successiva
alla concreta operatività della Corte stessa potrà dirlo.
Quello che però può già in questo momento ritenersi certo
è che questa Corte sicuramente rappresenta, proprio alla luce delle enormi
difficoltà finora incontrate nella gestione di questi processi (per intuitive
ragioni storico-politiche pressoché sempre avviati da Paesi diversi da
quelli in cui questi crimini sono stati commessi) la risposta più compiuta,
più positiva, più -almeno teoricamente- efficace in
termini di concreta operatività, che allo stato delle cose fosse possibile
immaginare.
Ma intanto dovremo tutti, io credo, anche in virtù di quella esplicita
complementarietà da riconoscere alla Corte dellAia,
continuare a misurarci, ognuno, con le nostre regole processuali interne.
E, nellambito di queste, continuare quindi a perseguire, cercando di farlo
nel miglior modo possibile, quella piccola giustizia universale
consentita, pur con tutti i suoi limiti, dagli attuali singoli ordinamenti statuali.
Francesco Caporale, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è il pm che ha istruito il processo svoltosi a Roma.